I recenti e drammatici episodi di cronaca hanno portato in evidenza la necessità di estendere, nei casi ritenuti necessari, il DASPO, ovvero l'applicazione di questa misura di prevenzione, introdotta già nel 1989, ed estesa ad altre fattispecie nel 2007(Decreto Amato), a seguito dei gravi fatti occorsi nel Derby Catania-Palermo.Il Decreto, la cui opportunità ed efficacia non può essere messa in discussione, è stato oggetto anche di taluni interventi da parte della Consulta.
Il Daspo (acronimo di Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) è una misura
introdotta con la l. 13 dicembre 1989 n. 401,per contrastare il crescente fenomeno della
violenza negli stadi di calcio.
La norma è stata più volte modificata nel corso degli anni, per far fronte ai numerosi
episodi di violenza che avevano colpito il mondo del calcio; il provvedimento è stato poi
esteso con dl n. 162 del 2005 (convertito nella l. n. 210 del 17 ottobre 2005) anche alle manifestazioni sportive che sisvolgono all’estero. L’ultima modifica è stata varata nel febbraio 2007 con il decreto Amato,emesso a seguito di gravi episodi di violenza occorsi in occasione del derby Catania-Palermo nella stagione agonistica 2006-2007, che vedeva la morte dell’ispettore Raciti.
Il Daspo è una misura di prevenzione atipica caratterizzata dall’applicabilità a categorie di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, ovvero a quelli, specificatamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni stesse.
Il provvedimento può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all’estero; può essere altresì comminato dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell’Ue per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.
Il Daspo può essere applicato anche nei confronti di soggetti minorenni, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (il divieto è notificato a coloro che esercitano la patria potestà o la tutela).
Il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazionisportive è considerata una misura amministrativa e non penale,anche se poggia nel 90% dei casi su un’informativa di reato all’ag da parte delle forze dell’ordine.
Può essere emesso:
a)nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non
definitiva, nel corso degli ultimi 5 anni per uno dei seguenti reati:
- reati di cui all’art. 4, commi 1 e 2, della l. 18/4/1975, n. 110 (porto d’armi od oggetti atti ad offendere);
- reati di cui all’art. 5 della l. 22/5/1975, n. 152 (uso di caschi protettivi od altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso ilriconoscimento della persona);
- reati di cui all’art. 2, comma 2, del dl 26/4/1993, n.122 convertito, con modificazioni, nella l.25/6/1993, n. 205(esposizione o introduzione di simboli o emblemi discriminatori o razzisti);
- reati di cui all’art. 6 bis, commi 1 e 2, e dell’art. 6 ter della l. 13/12/1989 n. 401 (lancio di oggetti idonei a recare offesa alla persona, indebito superamento di recinzioni o separazioni dell’impianto sportivo, invasione di terreno di gioco e possesso di artifizi pirotecnici).
b)Nei confronti di chi abbia preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che abbia, nelle medesime circostanze, incitato, inneggiato, o indotto alla violenza.
Il fatto che il Daspo possa essere emesso sulla base di unasemplice denuncia, come previsto dal decreto Amato-Melandri n.8/2007, e non necessariamente dopo una condanna penale, ha comportato molti rilievi di incostituzionalità. In realtà, la CorteCostituzionale, nella sentenza n. 512 de
l 2002, inquadra la misura del Daspo tra quelle di prevenzione, che possono essere inflitte anche in attesa del processo ed essere poi revocate in caso di assoluzione.
La lunghezza dei processi in Italia comporta, tuttavia, che, nella normalità dei casi, la persona sottoposta al Daspo sconti per intero la “diffida” senza che il processo che ad essa ha dato origine venga celebrato, compromettendo di fatto alcune libertà fondamentali come quella personale (art.
13 Cost.) e di circolazione (art. 16 Cost.).
Il Daspo viene emesso dal questore o dall’AG (con la sentenza di condanna per i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, come sopra specificati) e la sua durata può variare da uno a cinque anni, nel primo caso, o da due a otto anni, se emesso dall’ag (in base alle modifiche del decreto Amato del febbraio 2007 – prima la durata prevista ex lege era da un giorno ad un anno nel primo caso e fino a 3 anni nel secondo).