lunedì 26 maggio 2014

I FORI FANNO RETE:SVILUPPO DIGITALE E PCT





 
Affrontare le questioni aperte, proporre soluzioni, diffondere le best practices
PROCESSO CIVILE TELEMATICO
Creare le condizioni per promuovere l’avvio della obbligatorietà del deposito telematico degli atti endo-processuali il prossimo 30 giugno.
E’ con questo intento, innanzitutto operativo,
che CNF, Cassa forense e FIIF (la Fondazione del CNF per l’innovazione e l’informatica forense) hanno organizzato
un importante evento a Roma, sabato 24 maggio.
L'incontro è riservato ai presidenti dell'Ordine, ai referenti informatici e ai responsabili informatici degli uffici giudiziari.
Gli iscritti potranno seguire i lavori  in STREAMING
accedendo ai siti istituzionali del CNF e della Cassa forense
a partire dalle ore 10.30.

lunedì 5 maggio 2014

COS'E' IL DASPO: PROFILI PRATICI E DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE





 I recenti e drammatici episodi di cronaca hanno portato in evidenza la necessità di estendere, nei casi ritenuti necessari, il DASPO, ovvero l'applicazione di questa misura di prevenzione, introdotta già nel 1989, ed estesa ad altre fattispecie nel 2007(Decreto Amato), a seguito dei gravi fatti occorsi nel Derby Catania-Palermo.Il Decreto, la cui opportunità ed efficacia non può essere messa in discussione, è stato oggetto anche di taluni interventi da parte della Consulta.
Il Daspo (acronimo di Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) è una misura
introdotta con la l. 13 dicembre 1989 n. 401,per contrastare il crescente fenomeno della
violenza negli stadi di calcio.
La norma è stata più volte modificata nel corso degli anni, per far fronte ai numerosi
episodi di violenza che avevano colpito il mondo del calcio; il provvedimento è stato poi
esteso con dl n. 162 del 2005 (convertito nella l. n. 210 del 17 ottobre 2005) anche alle manifestazioni sportive che sisvolgono all’estero. L’ultima modifica è stata varata nel febbraio 2007 con il decreto Amato,emesso a seguito di gravi episodi di violenza occorsi in occasione del derby Catania-Palermo nella stagione agonistica 2006-2007, che vedeva la morte dell’ispettore Raciti.
Il Daspo è una misura di prevenzione atipica caratterizzata dall’applicabilità a categorie di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, ovvero a quelli, specificatamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni stesse.
Il provvedimento può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all’estero; può essere altresì comminato dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell’Ue per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.
Il Daspo può essere applicato anche nei confronti di soggetti minorenni, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (il divieto è notificato a coloro che esercitano la patria potestà o la tutela).
Il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazionisportive è considerata una misura amministrativa e non penale,anche se poggia nel 90% dei casi su un’informativa di reato all’ag da parte delle forze dell’ordine.
Può essere emesso:
a)nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non
definitiva, nel corso degli ultimi 5 anni per uno dei seguenti reati:
- reati di cui all’art. 4, commi 1 e 2, della l. 18/4/1975, n. 110 (porto d’armi od oggetti atti ad offendere);
- reati di cui all’art. 5 della l. 22/5/1975, n. 152 (uso di caschi protettivi od altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso ilriconoscimento della persona);
- reati di cui all’art. 2, comma 2, del dl 26/4/1993, n.122 convertito, con modificazioni, nella l.25/6/1993, n. 205(esposizione o introduzione di simboli o emblemi discriminatori o razzisti);
- reati di cui all’art. 6 bis, commi 1 e 2, e dell’art. 6 ter della l. 13/12/1989 n. 401 (lancio di oggetti idonei a recare offesa alla persona, indebito superamento di recinzioni o separazioni dell’impianto sportivo, invasione di terreno di gioco e possesso di artifizi pirotecnici).
b)Nei confronti di chi abbia preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che abbia, nelle medesime circostanze, incitato, inneggiato, o indotto alla violenza.
Il fatto che il Daspo possa essere emesso sulla base di unasemplice denuncia, come previsto dal decreto Amato-Melandri n.8/2007, e non necessariamente dopo una condanna penale, ha comportato molti rilievi di incostituzionalità. In realtà, la CorteCostituzionale, nella sentenza n. 512 de
l 2002, inquadra la misura del Daspo tra quelle di prevenzione, che possono essere inflitte anche in attesa del processo ed essere poi revocate in caso di assoluzione.
La lunghezza dei processi in Italia comporta, tuttavia, che, nella normalità dei casi, la persona sottoposta al Daspo sconti per intero la “diffida” senza che il processo che ad essa ha dato origine venga celebrato, compromettendo di fatto alcune libertà fondamentali come quella personale (art.
13 Cost.) e di circolazione (art. 16 Cost.).
Il Daspo viene emesso dal questore o dall’AG (con la sentenza di condanna per i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, come sopra specificati) e la sua durata può variare da uno a cinque anni, nel primo caso, o da due a otto anni, se emesso dall’ag (in base alle modifiche del decreto Amato del febbraio 2007 – prima la durata prevista ex lege era da un giorno ad un anno nel primo caso e fino a 3 anni nel secondo).

mercoledì 30 aprile 2014

“Le ultime riforme in materia di processo civile, l’attuale situazione del processo, le future prospettive e la posizione dell’UNCC”






SALA CONVEGNI HOTEL CENTRUM PALACE
Via G.B. Vico n.2/A Campobasso
9 Maggio 2014 ore 15.00
          CAMERA CIVILE TERRITORIALE DI CAMPOBASSO
“Le ultime riforme  in materia di processo civile, l’attuale situazione del processo,  le future prospettive e la posizione dell’UNCC”
Indirizzi di saluto
Avv.Demetrio Rivellino
Pres.Ordine Avvocati Campobasso
Avv. Ottavio Balducci
Pres. Camera Civile di Isernia
RELATORI
Avv.Renzo Menoni
Pres. U.N.C.C. e Corte Nazionale Arbitrale
Prof. Giampaolo IMPAGNATIELLO
Ordinario di diritto processuale civile-Università degli Studi di Foggia
Dr.ssa Margherita CARDONA ALBINI
Giudice Tribunale di Campobasso
MODERA: Avv. Daniele Di Gregorio  Pres. Camera Civile di Campobasso
Il convegno è accreditato dall’Ordine di Campobasso e attribuirà n.4 crediti formativi

martedì 29 aprile 2014

LIBERTA' DI STABILIMENTO PER LE SOCIETA' ALL'INTERNO DELLA UE


Come sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europeaArticoli 26 (mercato interno), da 49 a 55 (stabilimento) e da 56 a 62 (servizi) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),e confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi garantiscono la mobilità delle imprese e dei professionisti nell'UE. Per l'ulteriore messa in atto di queste due libertà, le aspettative riguardanti la direttiva sui servizi adottata nel 2006 sono elevate, dal momento che la questione è di importanza fondamentale per il completamento del mercato interno.
In virtù del principio della libertà di stabilimento ogni Stato della UE consente e garantisce al proprio interno il diritto di svolgere l'attività commerciale e societaria, scegliendo a discrezione del soggetto interessato, il luogo in cui apprire la propria sede legale e fiscale scindendola eventualmente dalla sede operativa.In particolare la sede legale potrà essere costituita secondo la normativa del diritto societario sloveno, e, in Italia, seguirà la normativa di dettaglio ivi vigente.Sarà quindi possibile scegliere tra l'apertura di filiale, sede secondaria, sede operativa con institore.

lunedì 28 aprile 2014

FORMAZIONE CONTINUA: IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO


Formazione continua avvocati: 7 crediti formativi
Il 30 giugno 2014 la maggior parte degli atti giudiziari dovrà essere depositata, dalle parti coinvolte nel processo, mediante l’utilizzo del “processo telematico” così come disposto dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità) recante modifiche al Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 (Decreto crescita).

Fino a tale data i professionisti potranno ancora scegliere se affidarsi alla tecnologia per lo svolgimento dell’attività professionale o se utilizzare il sistema tradizionale del deposito cartaceo di atti e documenti ma, oltre quella data, sarà per tutti obbligatorio ricorrere al mezzo informatico.

La non conoscenza delle norme che regolano il processo telematico si pone, in termini di responsabilità professionale nei confronti del cliente e deontologiche nei confronti dei Consigli dell’Ordine di appartenenza, alla pari di quelle inerenti la non conoscenza delle norme di procedura civile, procedura penale ecc. ecc.

E’ doveroso quindi per il professionista acquisire, entro il 30 giugno 2014, la dovuta preparazione non solo a riguardo degli strumenti attraverso i quali procedere ai depositi telematici ma anche e soprattutto dell’impianto normativo che regola e disciplina gli stessi.

Obiettivo del seminario è quello di approfondire la conoscenza del “processo telematico” attraverso la disamina della sua evoluzione normativa nonché fornire nozioni, chiarimenti e suggerimenti sull’utilizzo del dispositivo di firma digitale e della Posta Elettronica Certificata intesi come strumenti essenziali ed imprescindibili per poter operare telematicamente con gli uffici giudiziari.

Parte del seminario sarà dedicata anche alla trattazione: delle rilevate criticità del PCT ad oggi esistenti, delle prassi esistenti presso gli uffici giudiziari, delle notifiche in proprio degli avvocati ex legge 53/94 mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, dei pagamenti telematici delle spese di giustizia.

Roma 27 giugno 2014

Orario:  09:30-13:00 - 14:00-17:30


Sedi
Roma - Centro Congressi Cavour
Via Cavour 50/a
00184 Roma

 Programma
1) Informatica Giudiziaria: nozioni e classificazioni

2) Il sistema Polisweb

3) Il processo telematico
  • Legge 15 marzo 1997 n.59, Decreto Legislativo 7 marzo 2005 e succ. mod., DM 17 luglio 2008, Legge 22 febbraio 2010 n. 24, DM 21 febbraio 2011 n. 44, Specifiche tecniche 18 luglio 2011, DM 15 ottobre 2012 n. 209, Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, Legge 24 dicembre 2012 n. 228
  • Il Valore legale nel deposito di atti e documenti, nelle comunicazioni telematiche di cancelleria e nei pagamenti telematici delle spese di giustizia (art. 51 DL 112/2008 e le modifiche della Legge 22 febbraio 2010 n. 24, art. 35 DM 44/2011, art. 136 c.p.c. modificato dalla Legge 183/2011, art. 16 DL 18 ottobre 2012 n. 179 e le modifiche apportate dalla legge di conversione e dalla Legge stabilità 2013
  • Il momento perfezionativo del deposito telematico
  • Revisione della geografia giudiziaria e PCT
  • Le “criticità” del PCT
4) Le notifiche in proprio degli avvocati tramite la Posta Elettronica Certificata
  • Normativa: (L. 53/94, L. 148/2011, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, DM 48/2013)
  • Requisiti, procedimento ed elementi essenziali della notifica tramite PEC
  • Il momento perfezionativo della notifica tramite PEC
  • La prova dell’avvenuta notifica tramite PEC

lunedì 7 aprile 2014

PIU’ EFFICIENZA ALLA GIUSTIZIA CIVILE GRAZIE A MISURE ALTERNATIVE AL PROCESSO AFFIDATE ALL’AVVOCATURA

 Continua il dialogo costruttivo avviato  tra CNF e Guardasigilli

PIU’ EFFICIENZA ALLA GIUSTIZIA CIVILE GRAZIE A MISURE ALTERNATIVE AL PROCESSO AFFIDATE ALL’AVVOCATURA

01/04/2014 - Il CNF ha inviato un documento di proposte al Ministro della Giustizia all'esito del dialogo avviato la scorsa settimana
Il Consiglio ha approvato nella seduta amministrativa di venerdì un ampio documento che, a seguito del dialogo avviato dal Ministro della Giustizia con i protagonisti della giurisdizione, fissa alcuni punti in vista dei prossimi provvedimenti legislativi (d’urgenza e anche di più ampio respiro) e che è stato inviato ieri al Ministro Orlando. Il quadro generale di interventi proposti, sui quali si è creata ampia convergenza e sui quali si sofferma il documento del CNF, vede una serie di istituti alternativi al processo e anche alla mediazione obbligatoria, affidati agli avvocati, integrarsi nel sistema della giurisdizione, in modo da creare una serie di percorsi a disposizione del cittadino e dunque favorire il decongestionamento dei tribunali.

mercoledì 2 aprile 2014

Parametri forense, pubblicato in Gazzetta il decreto (D.M. 55/2014)