martedì 29 aprile 2014

LIBERTA' DI STABILIMENTO PER LE SOCIETA' ALL'INTERNO DELLA UE


Come sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europeaArticoli 26 (mercato interno), da 49 a 55 (stabilimento) e da 56 a 62 (servizi) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),e confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi garantiscono la mobilità delle imprese e dei professionisti nell'UE. Per l'ulteriore messa in atto di queste due libertà, le aspettative riguardanti la direttiva sui servizi adottata nel 2006 sono elevate, dal momento che la questione è di importanza fondamentale per il completamento del mercato interno.
In virtù del principio della libertà di stabilimento ogni Stato della UE consente e garantisce al proprio interno il diritto di svolgere l'attività commerciale e societaria, scegliendo a discrezione del soggetto interessato, il luogo in cui apprire la propria sede legale e fiscale scindendola eventualmente dalla sede operativa.In particolare la sede legale potrà essere costituita secondo la normativa del diritto societario sloveno, e, in Italia, seguirà la normativa di dettaglio ivi vigente.Sarà quindi possibile scegliere tra l'apertura di filiale, sede secondaria, sede operativa con institore.

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