La
nuova espressa qualificazione dell'istituto come reato autonomo, in
luogo della precedente accezione – circostanza attenuante ad effetto
speciale – introduce una serie di elementi di maggiore favore nei
confronti dell'imputato, che possono essere valutati ai sensi dell'art. 2
comma 4° c.p.
La sentenza 7363/14 della Quarta Sezione Penale del Supremo Collegio (9
gennaio 2014) si sofferma sul profilo della prescrizione, che muta
sostanzialmente i suoi termini di decorrenza.
In virtù della autonomia di cui, ora, è munita la nozione di lieve entità, punita con la reclusione da 1 a 5 anni, il nuovo termine di base – a mente dell'art. 157 comma 1 c.p. - è pari a 6 anni.
Ove vada applicato il comma 2° dell'art. 161 c.p.,
il quale regola il regime delle interruzioni, il termine massimo (per
imputati nei confronti dei quali non vada contestata la recidiva) è di 7
anni e 6 mesi, derivato dall'aumento di ¼ del tempo necessario a
prescrivere.
Si tratta, pertanto, di una conseguenza che non era ritenuta possibile, quando la lieve entità era qualificata come circostanza attenuatrice del reato.
Non è però solo questo aspetto che richiama l'attenzione sulla norma in
questione, perchè vi sono ulteriori aspetti che meritano
approfondimento.
Ciò posto osserva la Corte: "deve ritenersi che con le apportate
modifiche il legislatore ha inteso mutare la qualificazione giuridica
della fattispecie, trasformando quella che era considerata - come sopra
ricordato - una circostanza attenuante in un titolo autonomo di reato,
come può desumersi, in primo luogo, dalla stessa interpretazione
letterale della norma.Rilevano a tal proposito, oltre alla citata rubricazione dell'art. 2, in primo luogo, l'ambito di applicazione della norma che è segnato in negativo dalla configurabilità di un "più grave reato", espressione da cui può desumersi che il fatto considerato dall'art. 73, comma 5 costituisca esso stesso già un "reato".
In secondo luogo la espressa previsione di un soggetto attivo ("chiunque") e di una condotta ("commette") appaiono sicuramente indici sintomatici quanto mai significativi della volontà del legislatore di incriminare in maniera autonoma fatti la cui descrizione è pur sempre in parte mutuata da altre disposizioni incriminatrici, ma che nel citato comma 5 trovano una loro ulteriore caratterizzazione attraverso la descrizione delle condizioni che li rendono di "lieve entità".
Peraltro l'intenzione di configurare "una nuova ipotesi di reato in luogo della previgente circostanza attenuante" emerge espressamente in termini dal comunicato stampa rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'esito del Consiglio dei Ministri n. 41 del 17 dicembre 2013 ed anche la relazione alla legge di conversione espressamente qualifica quella dell'art. 73, riformulato comma 5 come fattispecie autonoma di reato"
4. Nè può trascurarsi la ratio complessiva della novella, alla cui base vi è infatti il desiderio di ridurre la presenza nella popolazione carceraria dei tossicodipendenti, assai spesso detenuti a seguito della commissione di fatti concernenti gli stupefacenti di contenuta gravità e dunque facilmente inquadrabili nello schema dell'art. 73, comma 5.
La nuova previsione normativa, comportando una pena edittale inferiore è indubbiamente più favorevole per l'imputato, con la conseguenza della sua immediata applicazione ex art. 2 c.p., comma 4.
Tanto considerato, osserva la Corte: ratione temporis al reato contestato all'imputato si applica, quanto al regime prescrizionale, la disciplina introdotta dalla L. n. 251 del 2005, che come è noto non tiene conto dell'eventuale riconoscimento di circostanze attenuanti. In tal senso fatti il cui termine ordinario era calibrato in precedenza sul massimo edittale di pena prevista per la fattispecie "base" (vent'anni), vede ora maturare la causa estintiva in sei anni ovvero, tenendo conto del termine prorogato, al massimo in sette anni e sei mesi.
Nella specie risalendo il reato al periodo tra il mese di maggio ed il 1 ottobre 2004, ed anche avuto riguardo ai periodi di sospensione (per il 1^ grado dall'11.2 al 17.3.2009; dal 16.12.2009 al 2.2.2010;
dal 2.2.2010 al 31.3.2010 nonchè di ulteriori sessanta giorni per il 2^ grado) detto termine è ampiamente maturato.
Non sussistendo profili di inammissibilità nè, alla luce delle decisioni di merito, i presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. ai fini di un proscioglimento; la gravata sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato ascritto al F. estinto per intervenuta prescrizione.
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